Dipendente escluso da selezione. MessinaServizi Bene Comune: “Lo avevamo fatto solo per mancanza di requisiti non perché sindacalista”

Giuseppe Lombardo

Non è vero che un dipendente di MessinaServizi Bene Comune è stato escluso da una selezione perché sindacalista”. A dirlo, il presidente di MessinaServizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo, in risposta alle notizie pubblicate dalla stampa che affermano che MessinaServizi era stata condannata dal Tribunale del Lavoro per l’esclusione di un lavoratore da una selezione sul servizio di vigilanza perché sindacalista. “In nessuno dei due provvedimenti del Tribunale (e nel provvedimento di esclusione), ad eccezione del fatto dedotto dal ricorrente in narrativa (che altro non è che un ‘copia e incolla’ di altro ricorso dallo stesso proposto perché ‘pensava’ di essere stato escluso in quanto non in possesso di detto requisito), si trova riferimento alla sua posizione di sindacalista. L’esclusione del dipendente è stata effettuata in quanto lo stesso era ‘in servizio come quarto livello’ e non risulta essere in possesso del requisito del possesso del ‘livello di inquadramento tra compreso tra il 5° e l’8°’, previsto dal terz’ultimo capoverso del bando di selezione e dal C.C.N.L. di categoria”.

Il Tribunale, nel primo provvedimento cautelare, ha ritenuto cheva dichiarata l’illegittimità del verbale del 5 novembre 2019 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha escluso il ricorrente per mancanza del requisito dell’inquadramento tra il 5° e l’8° livello, e della conseguente esclusione dello stesso dalla selezione” (pag. 8, ordinanza del 23.07.2020). Anche in sede di reclamo il Tribunale si è limitato a statuire che “L’interpretazione letterale del bando impone, dunque, di ritenere che il possesso del 6° livello (unico motivo di esclusione) non costituisce un requisito necessario per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, ma un mero requisito di preferenza in caso di partecipazione di più soggetti” (pag. 9, ordinanza del 05.10.2020). Quindi, “la notizia riportata dalla stampa è, certamente, fuorviante perché fa riferimento a una circostanza che non è stata oggetto di contenzioso e, al solito, è stata strumentalizzata da qualche sigla sindacale”. “In ogni caso, quanto disposto dal Tribunale del Lavoro sarà oggetto di serena e attenta valutazione di questa azienda nel rispetto del contratto nazionale di categoria e delle procedure pubbliche previste per legge – conclude Lombardo – senza nessun pregiudizio”.

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