Riforma Terzo Settore. La scadenza per l’adeguamento degli statuti

La scadenza (inserita nella conversione del decreto legge 125/2020 dello scorso 12 ottobre che ha prorogato lo stato di emergenza per Covid-19) coinvolge organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS iscritti negli attuali registri che vogliano avvalersi delle maggioranze semplificate. Molte organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e ONLUS iscritte nei rispettivi registri si sono attivate, in questi mesi, per approfittare della finestra temporale aperta fino al 31 ottobre 2020, termine non tassativo, ma che si riferisce soltanto alla possibilità per tali enti di modificare lo statuto utilizzando le procedure e le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Per tutti gli enti non profit, quindi, comprese le ODV, le APS e le ONLUS, rimane, comunque, la possibilità di adeguare lo statuto alle indicazioni previste dal Codice del Terzo settore, con le maggioranze previste dall’assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria). Il termine va, così, ad avvicinarsi a quello di operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), che sarà prossimamente definito con provvedimento del Ministero del Lavoro, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico (art. 30 del DM 106/2020). Allo stato attuale, l’operatività del nuovo registro è stimata nel mese di aprile 2021.

Oltre ad avere un’applicazione limitata sotto il profilo soggettivo la possibilità di avvalersi del regime ‘semplificato’ di adeguamento ai sensi dell’art. 101 comma 2 del Dlgs. 117/2017 è circoscritta a quelle modifiche volte a recepire disposizioni inderogabile del codice del Terzo Settore o ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il codice richiede la previsione di una espressa deroga. La potestà modificativa dello statuto secondo il regime ‘semplificato’ è destinata a estinguersi solo dopo il 31 marzo 2021. È stato precisato che eventuali adeguamenti statutari già intervenuti non consumano la proposta di apportare, entro tale termine, ulteriori modifiche allo statuto secondo il predetto regime di favore, sempre nel rispetto dei limiti indicati dalla norma (cir. Min. Lavoro 31 maggio 2019 n. 13). Dopo lo spirare del predetto termine, resta possibile l’adozione delle delibere di adeguamento, le quali, però, dovranno essere assunte con le modalità e i quorum previsti per le modifiche statutarie dagli statuti dei singoli enti o, in mancanza, dal codice civile (art. 21 comma 2 c.c.).

Tale aspetto va messo in relazione con le procedure di iscrizione al RUNTS, nell’ambito delle quali gli uffici saranno chiamati ad accertare la conformità degli statuti alle disposizioni del Dlgs. 117/17. Per ODV e APS, in relazione alle quali è prevista una trasmigrazione automatica dei dati dei registri attuali RUNTS (art. 54 Dlgs. 117/17) sarebbe preferibile giungere a tale già preparate, posto che un eventuale regolarizzazione richiesta dall’ufficio del RUNTS dovrebbe essere effettuata senza regime ‘semplificato’ ed entro termini predefiniti (60gg. dalla richiesta), pena la mancata iscrizione dell’ente nel registro (art. 31 comma 8 del DM 106/2020). A differenza di ODV e APS, gli enti dotati della qualifica di ONLUS hanno a disposizione un termine più ampio per procedere a un eventuale adeguamento, in dipendenza della sopravvivenza nel periodo transitorio della relativa disciplina, la quale sarà, definitivamente, abrogata dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre a essere operativo il registro unico, perverrà l’autorizzazione comunitaria rispetto alla nuova disciplina fiscale prevista dal Codice del Terzo Settore (artt. 102 comma 2, 104 comma 4 del Dlgs 117/17).

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