Messina – Sino al 1° agosto le misure di contenimento del contagio da Covid-19

A seguito dell’apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi – comprese le attività artigianali con asporto – si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione Covid-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine). Pertanto, con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n° 210 di ieri, sono state prorogate alle ore 6,00 del 1° agosto le misure di contenimento del contagio da Covid-19 per le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande alcoliche. Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus e delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti e delle decisioni, tutte le attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali – a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo –: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l’attività di asporto ai chioschi e gli automezzi attrezzati e autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini sono tenuti a rispettare gli orari di apertura dalle ore 6.00 e di chiusura alle ore 2.00; per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz’ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi. È fatto divieto, dopo le ore 20.00 sino alle 8.00, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini, spiagge pubbliche, arenili, area di mercato, torrenti e ville aperte al pubblico; e per i distributori automatici, di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24.00 sino alle 7.00. Resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche per le attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali – a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo –: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie, solo all’interno dei locali e nelle aree esterne in concessione (plateatici e/o dehors), sino alle ore 1,30.

Le esecuzioni musicali e la diffusione della musica all’esterno dei locali e nelle attività balneari e complementari devono cessare entro la mezzanotte e trenta nei giorni dal lunedì al giovedì, ed entro l’una nei giorni dal venerdì alla domenica. Le attività balneari sono tenute al rispetto degli orari di chiusura e al rispetto delle disposizioni dell’ordinanza in merito al divieto di somministrazione di bevande alcoliche.

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